Art. 3
Relazioni con le istituzioni comunitarie e gli altri organi
In vigore dal 11 mar 2008
Relazioni con le istituzioni comunitarie e gli altri organi
1. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, il comitato formula un parere su questioni inerenti alle esigenze degli utenti e ai costi sostenuti dai fornitori di dati, in merito allo sviluppo della politica dell’informazione statistica comunitaria, alle priorità del programma statistico comunitario, alla valutazione delle statistiche esistenti, alla qualità dei dati e alla politica di diffusione.
2. Il comitato formula pareri e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione relazioni sulle esigenze degli utenti e sui costi sostenuti dai fornitori di dati in sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie ogniqualvolta lo giudichi necessario per assolvere i suoi compiti.
La Commissione riferisce annualmente sul modo in cui ha tenuto conto dei pareri del comitato.
3. Nello svolgimento dei propri compiti, il comitato collabora con il comitato del programma statistico e con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. Esso informa regolarmente questi due comitati sui suoi pareri relativi ai compiti descritti all’ e trasmette loro i pareri e le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Il comitato stabilisce contatti con i consigli nazionali degli utenti delle statistiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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