Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 mar 2008
Conformemente al loro diritto interno, gli Stati membri prendono le misure necessarie per sottoporre la 1-benzilpiperazina (nota anche come 1-benzil-1,4-diazacicloesano, N-benzilpiperazina o, più genericamente, benzilpiperazina o BZP) alle misure di controllo proporzionate al rischio presentato dalla sostanza, e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.
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