Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 feb 2008
La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all', paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui tali disposizioni hanno una base giuridica nel trattato sull’Unione europea ovvero è stato determinato a norma della decisione 1999/436/CE (5) che hanno tale base.
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