Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 feb 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i documenti connessi, fatta salva la sua conclusione a una data successiva. Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione (4).
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