Art. 3 · Complementarità e cooperazione con altri organi

Art. 3

Complementarità e cooperazione con altri organi

In vigore dal 28 feb 2008
Complementarità e cooperazione con altri organi 1.   Ai fini dell’applicazione del presente quadro, l’Agenzia coopera e coordina opportunamente le proprie attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie competenti della Comunità e con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e la società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007. 2.   In particolare l’Agenzia coordina le sue attività con quelle del Consiglio d’Europa, a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e conformemente all’accordo di cui al medesimo articolo. 3.   L’Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell’ambito e nella misura necessari per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all’, lettera b); essa tiene in considerazione il fatto che gli obiettivi generali dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono sostenere e rafforzare la promozione dell’uguaglianza di genere, compresa l’integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano e la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell’UE all’uguaglianza di genere fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri. 4.   L’Agenzia svolge i compiti attinenti alle problematiche dei diritti umani connesse con la società dell’informazione senza pregiudizio delle responsabilità del garante europeo della protezione dei dati, incaricato di assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, in conformità delle sue funzioni e competenze definite agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
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