Art. 2
Settori tematici
In vigore dal 28 feb 2008
Settori tematici
Sono stabiliti i seguenti settori tematici:
a)
razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata;
b)
discriminazione fondata su sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o appartenenza a una minoranza e qualsiasi combinazione di tali motivi (discriminazione multipla);
c)
risarcimento delle vittime;
d)
diritti del bambino, compresa la tutela dei minori;
e)
asilo, immigrazione e integrazione dei migranti;
f)
visti e controllo delle frontiere;
g)
partecipazione dei cittadini dell’Unione al funzionamento democratico della stessa;
h)
società dell’informazione, in particolare rispetto della vita privata e protezione dei dati personali;
i)
accesso a una giustizia efficiente e indipendente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:203:oj#art-2