Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 feb 2008
1.   La Romania adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’, che è stato concesso illegalmente al beneficiario stesso. 2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20). 4.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
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