Art. 2
In vigore dal 27 feb 2008
1. La Romania adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’, che è stato concesso illegalmente al beneficiario stesso.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui detti importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (20).
4. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:717:oj#art-2