Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 feb 2008
Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica di cui all’articolo 7 dell’accordo ed è autorizzato a convenire con la Repubblica araba d’Egitto, mediante uno scambio di lettere, che il testo dell’accordo è autentico in tutte le lingue degli Stati membri, a seguito delle adesioni del 2004 e del 2007.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:180:oj#art-2