Art. 4
Deroghe all’articolo 3, lettera b), della presente decisione
In vigore dal 22 feb 2008
Deroghe all’, lettera b), della presente decisione
In deroga all’ lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui all’, lettera b), punti i), ii) e iii), ottenuti da volatili macellati o cacciati prima del 12 dicembre 2007.
I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite di questi prodotti recano una delle seguenti diciture a seconda della specie di cui trattasi:
«Carni fresche/carni macinate/carni separate meccanicamente di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o di allevamento (1), oppure preparazioni a base di carne/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o di allevamento (1), oppure alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o di allevamento (1) ottenuti da volatili macellati o cacciati prima del 12 dicembre 2007 in conformità dell’ della decisione 2008/161/CE della Commissione.
(1) Cancellare la dicitura non pertinente."
(1) Cancellare la dicitura non pertinente."
(1) Cancellare la dicitura non pertinente."
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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