Art. 3 · Sospensione di alcune importazioni da Israele

Art. 3

Sospensione di alcune importazioni da Israele

In vigore dal 22 feb 2008
Sospensione di alcune importazioni da Israele Gli Stati membri sospendono le importazioni da Israele dei seguenti prodotti: a) pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e di allevamento, nonché uova da cova di tali specie provenienti dal territorio IL-2, così come definito nella tabella dell’; b) i seguenti prodotti ottenuti prima del 2 aprile 2008 e provenienti dal territorio IL-2, così come definito nella tabella dell’: i) carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e di allevamento; ii) carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di cui al punto i); iii) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e di allevamento.
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