Art. 3
Sospensione di alcune importazioni da Israele
In vigore dal 22 feb 2008
Sospensione di alcune importazioni da Israele
Gli Stati membri sospendono le importazioni da Israele dei seguenti prodotti:
a)
pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e di allevamento, nonché uova da cova di tali specie provenienti dal territorio IL-2, così come definito nella tabella dell’;
b)
i seguenti prodotti ottenuti prima del 2 aprile 2008 e provenienti dal territorio IL-2, così come definito nella tabella dell’:
i)
carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e di allevamento;
ii)
carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di cui al punto i);
iii)
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e di allevamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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