Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 feb 2008
Per quanto riguarda le questioni classificate come «casi specifici» nel capitolo 7 della STI, le procedure di valutazione della conformità sono quelle applicabili negli Stati membri. Entro sei mesi dalla notificazione della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione: (a) le procedure di verifica e di valutazione della conformità da seguire in relazione all'applicazione di tali norme; (b) gli organismi designati per l'espletamento delle procedure di verifica e valutazione della conformità.
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