Art. 3
In vigore dal 21 feb 2008
(1) Per quanto riguarda le questioni classificate come «punti in sospeso» nell'allegato L della STI, le condizioni da rispettare per la verifica della interoperabilità, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/48/CE, sono le norme tecniche applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto della presente decisione.
(2) Entro sei mesi dalla notificazione della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:
(a)
l'elenco delle norme tecniche applicabili di cui al paragrafo 1;
(b)
le procedure di verifica e valutazione della conformità da seguire in relazione all'applicazione di tali norme;
(c)
gli organismi designati per l'espletamento delle procedure di verifica e valutazione della conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:232:oj#art-3