Art. 4
In vigore dal 21 feb 2008
I suini destinati alla produzione negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell’allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:
1)
provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all’allegato I; oppure
2)
provenire:
a)
da Stati membri o regioni di cui all’allegato II; e
b)
da un’azienda conforme ai requisiti di cui all’, punto 3; oppure
3)
rispettare le condizioni seguenti:
a)
la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
b)
un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine;
c)
nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky deve essere stata constatata nell’azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
d)
un’indagine sierologica per l’individuazione della malattia di Aujeszky, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell’azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione;
e)
i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l’introduzione da un’azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un’indagine sierologica equivalente a quella di cui alla lettera d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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