Art. 4
Sottocomitato Leader
In vigore dal 20 feb 2008
Sottocomitato Leader
1. Nell’ambito del comitato di coordinamento è istituito il sottocomitato Leader.
2. Il sottocomitato Leader deve, in particolare:
a)
contribuire ai lavori del comitato di coordinamento;
b)
consigliare la Commissione con riguardo al capitolo «Leader» del programma di lavoro annuale della rete europea di sviluppo rurale e contribuire alla scelta e al coordinamento dei lavori tematici in questo settore;
c)
assistere la Commissione nel sorvegliare l’attuazione delle attività previste all’articolo 67, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
d)
riferire regolarmente al comitato di coordinamento in merito alle sue attività.
3. Il sottocomitato Leader è composto da 67 membri ripartiti come segue:
a)
27 rappresentanti delle autorità nazionali competenti (un rappresentante per Stato membro);
b)
27 rappresentanti delle reti rurali nazionali (un rappresentante per Stato membro);
c)
un rappresentante di un’organizzazione europea in rappresentanza dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
d)
12 rappresentanti di organizzazioni che operano a livello comunitario nel settore dello sviluppo rurale.
4. Il sottocomitato Leader è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente convoca il sottocomitato Leader almeno una volta all’anno.
Il sottocomitato Leader designa due dei propri membri come rappresentanti nell’ambito del comitato di coordinamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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