Art. 3
Gruppo di lavoro tematico
In vigore dal 20 feb 2008
Gruppo di lavoro tematico
1. I gruppi di lavoro tematici creati conformemente all’, paragrafo 2, lettera d), sono dotati di un mandato definito e sono presieduti da un rappresentante della Commissione.
2. I gruppi di lavoro tematici sono composti da un massimo di 15 membri. La Commissione designa i membri dei gruppi di lavoro tematici tenendo conto delle proposte del comitato di coordinamento.
3. I gruppi di lavoro tematici presentano regolarmente relazioni al comitato di coordinamento sugli argomenti oggetto del proprio mandato. I gruppi di lavoro tematici presentano i risultati delle loro attività sotto forma di una relazione finale nel corso di una riunione del comitato di coordinamento, al massimo entro due anni dalla loro creazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:168:oj#art-3