Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 feb 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1 dell'accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:305:oj#art-2