Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 feb 2008
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel seguente modo: — 25 pescherecci con reti a circuizione Francia 10 unità Spagna: 15 unità — 15 pescherecci con palangari di superficie Spagna: 10 unità Portogallo: 5 unità Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.
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