Art. 4

Art. 4

In vigore dal 12 feb 2008
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo e decise dal regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006, non sono modificate e sono confermate secondo il seguente criterio di ripartizione: Categorie di pesca Stato membro Possibilità di pesca Tonniere con reti a circuizione Francia 17 unità Spagna 22 unità Italia 1 unità Pescherecci con palangari di superficie Spagna 2 unità Francia 5 unità Portogallo 5 unità Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
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