Art. 2
In vigore dal 11 feb 2008
Le modifiche apportate con la presente decisione all'elenco che figura nell'allegato della decisione 2004/432/CE non si applicano alle partite di animali e prodotti originari del Belize, della Colombia, dell'Eritrea, di Israele, del Kenya, dell'Oman, della Tunisia, dell'Ucraina, del Sudafrica e dello Zimbabwe per le quali l'importatore di tali animali e prodotti è in grado di dimostrare che erano state spedite dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso la Comunità prima della data di applicazione della presente decisione.
Storico versioni
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