Art. 4

Art. 4

In vigore dal 1 feb 2008
Gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione della STI, conformemente ai criteri definiti nel capitolo 7 dell’allegato. Gli Stati membri trasmettono il suddetto piano di attuazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro un anno a decorrere dalla data in cui la presente decisione entra in vigore.
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