Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 gen 2008
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Svezia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che dev'essere recuperato presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto. 2.   La Svezia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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