Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 gen 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in nome della Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:202:oj#art-3