Art. 4
In vigore dal 28 gen 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione in nome dell’Unione europea a norma dell'articolo 14 dell'accordo, al fine di impegnare l’Unione medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:149:oj#art-4