Art. 4

Art. 4

In vigore dal 28 gen 2008
1.   Compete alla Commissione, sentito un apposito comitato istituito dal Consiglio, stabilire la posizione della Comunità in seno al comitato misto di cui all’, paragrafo 2 dell’accordo relativamente al suo regolamento interno. 2.   Per tutte le altre decisioni del comitato misto, la posizione della Comunità è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
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