Art. 3

Art. 3

In vigore dal 22 gen 2008
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica di Polonia e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica di Polonia, e, ove appropriato, le aree dei cantieri di costruzione sono considerati, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, come territorio della Repubblica di Polonia per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla costruzione o alla manutenzione dei ponti.
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