Art. 1
In vigore dal 21 gen 2008
Nell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, la sezione IV è sostituita dalla seguente:
«In deroga all’articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all’80 % per gli assi 1 e 3, per l’assistenza tecnica e per i complementi ai pagamenti diretti.
In deroga all’articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all’82 % per l’asse 2.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:172:oj#art-1