Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 dic 2007
Sono approvate le disposizioni nazionali relative a taluni gas fluorurati ad effetto serra che la Repubblica d’Austria ha notificato alla Commissione con lettera del 29 giugno 2007 e che sono più rigorose del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto riguarda l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas. La Repubblica d’Austria è autorizzata a mantenerle in vigore fino al 31 dicembre 2012.
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