Art. 2 · Nuove tecnologie e reti informatiche

Art. 2

Nuove tecnologie e reti informatiche

In vigore dal 21 dic 2007
Nuove tecnologie e reti informatiche Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di attrezzature informatiche e relativa assistenza tecnica, nonché per l’allestimento di reti informatiche destinate a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficiente ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nell’allegato I.
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