Art. 9
Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente
In vigore dal 21 dic 2007
Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente
1. Le autorità competenti garantiscono il rispetto del limite di numero di capi che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del Decreto effluenti di allevamento del 22 dicembre 2006.
2. Le autorità competenti verificano che il trasporto dell’effluente da parte di trasportatori autorizzati delle categorie A 2ob, A 5o, A 6o, B e C, conformemente agli del decreto ministeriale delle Fiandre del 19 luglio 2007 , sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico. (3), sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico.
3. Le autorità competenti si accertano che la composizione dell’effluente, in relazione alle concentrazioni di azoto e fosforo, sia verificata prima di ciascun trasporto. Campioni di effluente devono essere analizzati da laboratori riconosciuti e i risultati delle analisi devono essere comunicati alle autorità competenti e agli agricoltori destinatari.
Storico versioni
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