Art. 7 · Gestione dei terreni

Art. 7

Gestione dei terreni

In vigore dal 21 dic 2007
Gestione dei terreni Gli allevatori che beneficiano di una deroga sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni: a) le superfici prative sono arate in primavera; b) sulle superfici prative non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissano l’azoto atmosferico; c) l’aratura della superficie prativa deve essere seguita immediatamente da una coltura a elevato assorbimento di azoto e i fertilizzanti non possono essere applicati nell’anno di aratura delle superfici prative permanenti; d) le colture di avvicendamento devono essere seminate immediatamente dopo il raccolto di grano autunnale e, comunque, non oltre il 10 settembre; e) le colture di avvicendamento non devono essere arate anteriormente al 15 febbraio in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali.
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