Art. 6
Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti
In vigore dal 21 dic 2007
Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti
1. Il quantitativo di effluente di allevamento e di effluente trattato proveniente da bestiame erbivoro applicato sul terreno ogni anno, compreso quello degli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente di cui al paragrafo 2, subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 11.
2. Il quantitativo di effluente di allevamento e di effluente trattato proveniente bestiame erbivoro non deve essere superiore a 250 kg di azoto per ettaro per anno in superfici prative e in superfici coltivate a granturco e intercalate da praticoltura e a 200 kg di azoto per ettaro in particelle coltivate a frumento autunnale seguite da colture miglioratrici e bieticoltura.
3. L’apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell’azoto rilasciato dal suolo e della maggiore disponibilità di azoto da effluente grazie al trattamento. Tale apporto non deve in alcun caso superare 350 kg per ettaro per anno sulle superfici prative, 220 kg per ettaro per anno sulle particelle coltivate con barbabietole da zucchero, 275 kg per ettaro per anno sulle particelle coltivate a frumento autunnale seguito da colture miglioratrici, barbabietole da foraggio e granturco intercalato da praticoltura, fatta eccezione, in quest’ultimo caso, delle particelle situate su suoli sabbiosi, per le quali l’applicazione di azoto non può essere superiore a 260 kg per ettaro per anno.
4. Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione per la sua intera superficie, specificando l’avvicendamento colturale nonché le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 15 febbraio.
Il piano di fertilizzazione deve contenere i seguenti dati:
a)
numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente;
b)
calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda;
c)
descrizione del trattamento dell’effluente e caratteristiche attese dell’effluente trattato;
d)
quantità, tipo e caratteristiche di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;
e)
calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente da applicare nell’azienda;
f)
avvicendamento colturale e dimensioni delle particelle coltivate a colture con lunghe stagioni vegetative e a elevato assorbimento di azoto e delle particelle coltivate a altre colture, nonché una mappa schematica dell’ubicazione delle singole particelle;
g)
fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per particella individuale;
h)
applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna particella;
i)
applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna particella.
I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.
5. Ciascuna azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti da presentare annualmente alle competenti autorità.
6. Ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione e il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.
7. Per ciascuna azienda agricola deve essere effettuata un’analisi dell’azoto e del fosforo nel suolo una volta ogni quattro anni su ciascuna particella. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.
8. La concentrazione di nitrati nel profilo del suolo deve essere misurata ogni anno in autunno in almeno il 25 % delle aziende agricole che beneficiano della deroga. Il campionamento e l’analisi del suolo deve riguardare almeno il 5 % delle particelle coltivate a colture con lunghe stagioni vegetative e a elevato assorbimento di azoto e almeno l’1 % delle altre parcelle. Per ogni due ettari di terreno agricolo di un’azienda sono necessari almeno tre campioni rappresentativi di tre differenti strati del suolo.
9. È vietato applicare effluente agricolo nel periodo autunnale prima della semina dei prati.
10. Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente, fatta eccezione per l’effluente prodotto da bestiame erbivoro, sono applicati entro il 15 maggio di ogni anno.
11. I fattori di escrezione di azoto e fosforo per il bestiame di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del Decreto effluenti di allevamento delle Fiandre del 22 dicembre 2006 si applicano a decorrere dal primo anno di validità della presente decisione.
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