Art. 5 · Trattamento dell’effluente

Art. 5

Trattamento dell’effluente

In vigore dal 21 dic 2007
Trattamento dell’effluente 1.   Il trattamento dell’effluente deve permettere di eliminare i solidi in sospensione e l’azoto e il fosforo totali nella frazione solida con un efficienza pari, rispettivamente, ad almeno l’80 %, il 35 % e il 70 %. L’efficienza di eliminazione nella frazione solida sarà valutata mediante il bilancio di massa. 2.   La frazione solida risultante dal trattamento dell’effluente deve essere consegnata a impianti autorizzati per essere riciclata allo scopo di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e migliorare il recupero dell’azoto e del fosfato. Il prodotto riciclato non può essere applicato su terreni agricoli situati nella regione delle Fiandre, fatta eccezione per parchi, zone verdi e giardini privati. 3.   La parte chiarificata risultante dal trattamento dell’effluente deve essere portata all’ammasso. Per essere considerato come effluente trattato, esso deve avere un rapporto minimo azoto/fosfato (N/P2O5) di 3,3 e una concentrazione minima di azoto di 3 g per litro. 4.   Gli agricoltori che effettuano il trattamento dell’effluente devono presentare ogni anno alle autorità competenti i dati relativi ai quantitativi di effluente inviato al trattamento, ai quantitativi e alla destinazione della frazione solida e dell’effluente trattato e il relativo tenore di azoto e fosforo. 5.   Le autorità competenti definiscono e comunicano alla Commissione le metodologie per verificare la composizione dell’effluente trattato, le variazioni di composizione e l’efficienza di trattamento per ogni agricoltore che beneficia di una deroga individuale. 6.   L’ammoniaca e altre emissioni derivanti dal trattamento dell’effluente devono essere raccolte e trattate in modo da ridurre l’impatto ambientale e altri inconvenienti.
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