Art. 11 · Controlli

Art. 11

Controlli

In vigore dal 21 dic 2007
Controlli 1.   Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale al fine di accertare il rispetto del limite annuale massimo di azoto da effluente di bestiame e dei limiti massimi di applicazione di azoto e fosforo, nonché delle restrizioni sull’utilizzo dei terreni e del trattamento e trasporto dell’effluente. 2.   Le autorità competenti assicurano il controllo dei risultati delle analisi per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati nel profilo del suolo in autunno. Se dai controlli emerge che in una data particella è stata superata la soglia di 90 kg di azoto, o i valori inferiori fissati dal governo delle Fiandre conformemente all’, paragrafo 1, del Decreto effluenti di allevamento delle Fiandre del 22 dicembre 2006, l’agricoltore ne viene informato e l’anno successivo la particella è esclusa dalla deroga. 3.   Le autorità competenti sia assicurano che siano effettuati controlli in loco su almeno l’1 % delle operazioni di trasporto di effluente sulla base di una valutazione del rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1. I controlli devono contemplare quantomeno la verifica del rispetto degli obblighi in materia di accreditamento, controllo dei documenti di accompagnamento, verifica dell’origine e destinazione dell’effluente e campionamento dell’effluente trasportato. Il campionamento dell’effluente può essere effettuato, se opportuno, durante le operazioni di carico utilizzando strumenti automatici di campionamento dell’effluente montati sul veicolo. I campioni di effluente devono essere analizzati da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti e i risultati delle analisi devono essere comunicati agli agricoltori che inviano l’effluente e agli agricoltori destinatari. 4.   Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali previsti dalla normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli riguardano almeno il 5 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga individuale.
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