Art. 10 · Monitoraggio

Art. 10

Monitoraggio

In vigore dal 21 dic 2007
Monitoraggio 1.   Le autorità competenti compilano mappe che riportano la percentuale di aziende agricole, il numero di particelle, la percentuale di allevamenti e la percentuale di terreno agricolo oggetto della deroga in ciascun comune e le aggiornano a scadenza annuale. Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione, la prima volta entro il febbraio 2008. 2.   È istituita una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque. 3.   Dalle indagini e dalle analisi dei nutrienti sono ricavati dati sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole delle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e le perdite di fosforo dai terreni a cui sono applicati ogni anno fino a 200 kg di azoto per ettaro e 250 kg di azoto per ettaro da effluente di allevamento e effluente trattato, conformemente all’, paragrafo 2. 4.   Sono istituiti siti di monitoraggio, corrispondenti a almeno 150 aziende agricole, per fornire indicazioni sulla concentrazione di azoto e fosforo nelle acque sotterranee, di azoto minerale nel profilo del suolo e sulle corrispondenti perdite di azoto e fosforo dalla zona radicale alle acque sotterranee per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale. I siti di monitoraggio devono essere rappresentativi di ciascuna tipologia di suolo (argilloso, sabbioso e sabbioso-loess). La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione. 5.   Un sistema di monitoraggio più rigoroso viene effettuato nei bacini di drenaggio agricoli in terreni sabbiosi.
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