Art. 9 · Relazioni

Art. 9

Relazioni

In vigore dal 20 dic 2007
Relazioni 1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull’evoluzione della qualità delle acque, sulla valutazione dei residui di nitrati nel suolo in autunno nelle aziende agricole che beneficiano di una deroga e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell’adempimento alle condizioni cui è subordinata la deroga, attraverso controlli a livello delle aziende agricole, nonché delle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e ispezioni in loco. Tale relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro giugno, a decorrere dal 2008. 2.   I risultati così ottenuti sono presi in considerazione dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.
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