Art. 8
Monitoraggio
In vigore dal 20 dic 2007
Monitoraggio
1. Le autorità competenti compilano, e aggiornano ogni anno, delle mappe in cui sono riportate: la quota delle aziende agricole, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di deroga individuale in ciascuna zona agricola. Tali mappe sono trasmesse alla Commissione entro la fine di ogni anno, a decorrere dal 2007.
2. È istituita e mantenuta una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque.
3. Le indagini e le analisi dei nutrienti forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo nei terreni, a cui ogni anno sono applicati fino a 230 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro.
4. Sono istituiti dei siti di monitoraggio per avere indicazioni sulla concentrazione di azoto nelle acque contenute nel suolo e sulle relative perdite di azoto dalla zona radicale alle acque sotterranee, nonché delle perdite per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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