Art. 4 · Autorizzazione e impegno annuali

Art. 4

Autorizzazione e impegno annuali

In vigore dal 20 dic 2007
Autorizzazione e impegno annuali 1.   Gli agricoltori che intendano beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti. 2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli . 3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora in sede di controllo delle domande di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali constatino l’inosservanza delle condizioni di cui agli , ne informano il richiedente. In tale caso, la domanda si considera respinta.
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