Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 dic 2007
La presente decisione si applica con effetto dal 1o gennaio 2008. Essa cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell’IVA, e comunque entro il 31 dicembre 2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2007:884:oj#art-3