Art. 8 · Tasso di conversione applicabile alle spese

Art. 8

Tasso di conversione applicabile alle spese

In vigore dal 20 dic 2007
Tasso di conversione applicabile alle spese Se la spesa di uno Stato membro avviene in una valuta diversa dall’euro, tale Stato membro convertirà la propria spesa in euro applicando il tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea e in vigore fino al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda per ottenere un contributo finanziario comunitario.
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