Art. 5 · Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità

Art. 5

Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità

In vigore dal 20 dic 2007
Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità 1.   Del contributo finanziario comunitario alle spese di analisi conformemente alla presente decisione beneficiano gli Stati membri, fino al termine dell'indagine, per l’importo complessivo massimo di cui all’allegato II della presente decisione, per tutta la durata delle indagini previste dalla presente decisione. 2.   Il contributo finanziario comunitario di cui al paragrafo 1 verrà versato agli Stati membri se le indagini sulla Salmonella e sullo SAMR vengono effettuate secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario, come le norme di concorrenza e di aggiudicazione dei pubblici appalti, e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) entro e non oltre il termine di applicazione della presente decisione devono entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali prescritte per effettuare le indagini; b) entro e non oltre il 31 maggio 2008 va presentata alla Commissione una relazione provvisoria contenente le informazioni di cui all’allegato I, parte D, riguardante i primi tre mesi di svolgimento delle indagini; c) entro e non oltre il 31 marzo 2009 va presentata alla Commissione una relazione finale sull’esecuzione delle indagini, contenente la documentazione comprovante le spese di analisi sostenute dagli Stati membri e i risultati ottenuti nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008; (d) le indagini vanno effettuate secondo modalità appropriate. La documentazione comprovante le spese sostenute di cui al paragrafo 2, punto c), deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato III. 3.   Se la relazione finale di cui al paragrafo 2, punto c), viene presentata successivamente al 31 marzo 2009 ma prima del 30 aprile 2009, il contributo finanziario della Comunità si riduce del 25 %. Se la relazione finale viene presentata successivamente al 30 aprile 2009 ma prima del 31 maggio 2009, il contributo si riduce del 50 %. Se la relazione finale viene presentata successivamente al 31 maggio 2009 non verrà pagato alcun contributo finanziario.
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