Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 2007
1.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo gli attrezzi da pesca di cui ai punti 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii e 4.1.c.iv dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nello Skagerrak e nelle zone CIEM IIa (acque CE), IV e VIId, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 3 giorni in mare. 2.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1.a.ii dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 86 giorni in mare. 3.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1.a.iii dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IIa (acque CE), IV e VIId, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 88 giorni in mare. 4.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera belga e avente a bordo gli attrezzi da pesca di cui ai punti 4.1.a.iv e 4.1.a.v dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 può trovarsi nelle zone CIEM IIa (acque CE), IV e VIId, e nello Skagerrak, secondo quanto stabilito nella tabella I del suddetto allegato, nei casi in cui non si applicano le condizioni speciali di cui al punto 8.1 dello stesso allegato, è aumentato di 40 giorni in mare.
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