Art. 1
Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica
In vigore dal 20 dic 2007
La decisione 2004/407/CE della Commissione è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica
In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito autorizzano l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica (“gelatina fotografica”), prodotta a partire da materiali contenenti la colona vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del citato regolamento.»;
2)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Rispetto della decisione da parte degli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»;
3)
gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:48(1):oj#art-1