Art. 2 · Condizioni per l’approvazione dei controlli pre-esportazione

Art. 2

Condizioni per l’approvazione dei controlli pre-esportazione

In vigore dal 20 dic 2007
Condizioni per l’approvazione dei controlli pre-esportazione 1.   Ogni partita deve essere accompagnata da: a) i risultati del campionamento e dall’analisi eseguiti da un laboratorio abilitato dall’USDA ed effettuati in base al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (3), o in base a norme equivalenti; b) un attestato (4) (cfr. modello in allegato), compilato, firmato e certificato da un rappresentante autorizzato dell’USDA per gli alimenti provenienti dagli Stati Uniti d’America. 2.   Ogni partita di prodotto alimentare andrà identificata da un codice corrispondente a quello apposto sulla relazione dei risultati del campionamento e dell’analisi e sull’attestato di cui alla lettera b), del paragrafo precedente. Ogni singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è identificato con tale codice. 3.   L’attestato di cui alla lettera b), del precedente paragrafo 1, sarà valido solo per importazioni di alimenti nella Comunità che avvengano entro 4 mesi dal rilascio dell’attestato.
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