Art. 9
In vigore dal 19 dic 2007
Qualora le circostanze lo richiedano, ogni Stato parte sul cui territorio si trova l’autore presunto del reato adotta, conformemente alla propria legislazione nazionale, misure idonee, ivi compresa la detenzione, a garantire la presenza del suddetto presunto autore ai fini del procedimento giudiziario o dell’estradizione. Le misure adottate in virtù del presente articolo sono immediatamente notificate agli Stati tenuti ad esercitare la loro giurisdizione in conformità all’ e, se necessario, anche a tutti gli altri Stati interessati.
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