Art. 8

Art. 8

In vigore dal 19 dic 2007
1.   Ogni parte adotta le misure eventualmente necessarie all’esercizio della propria giurisdizione relativamente ai reati di cui all’ nei seguenti casi: a) allorché il reato venga commesso sul territorio dello Stato o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati nello Stato; b) allorché l’autore presunto sia cittadino dello Stato. 2.   Inoltre, ogni parte adotta le misure eventualmente necessarie all’esercizio della propria giurisdizione relativamente ai suddetti reati allorché il loro presunto autore si trovi sul suo territorio e non venga estradato dallo Stato parte stesso, in conformità all’, in uno qualunque degli Stati di cui al paragrafo 1. 3.   La presente convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata a norma delle leggi nazionali. 4.   Oltre agli Stati parti citati nei precedenti paragrafi 1 e 2, qualunque Stato parte, che sia coinvolto in un trasporto nucleare internazionale come Stato esportatore o importatore di materie nucleari, può esercitare, in conformità al diritto internazionale, la sua giurisdizione sui reati di cui all’.
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