Art. 7
In vigore dal 19 dic 2007
1. Il commettere intenzionalmente uno dei seguenti atti:
a)
la ricettazione, la detenzione, l’uso, la cessione, l’alterazione, l’alienazione o la dispersione di materie nucleari, senza la necessaria autorizzazione e che cagionino, o possano cagionare, morte o lesioni gravi alle persone oppure ingenti danni materiali o all’ambiente;
b)
il furto o la rapina di materie nucleari;
c)
la sottrazione o l’appropriazione indebita, di materie nucleari;
d)
un atto consistente nel trasportare, inviare o trasferire materie nucleari da o verso uno Stato senza l’autorizzazione necessaria;
e)
un atto rivolto contro un impianto nucleare, o volto ad alterarne il funzionamento, allorché l’autore provochi intenzionalmente, o sia consapevole di poter provocare, la morte o lesioni gravi alle persone o ingenti danni materiali o all’ambiente a seguito dell’esposizione a radiazioni o dell’emissione di materiali radioattivi, a meno che un tale atto non venga compiuto conformemente alla legislazione nazionale dello Stato parte sul cui territorio è situato l’impianto nucleare;
f)
la richiesta di materie nucleari mediante minacce, ricorso alla forza o altra forma d’intimidazione;
g)
la minaccia:
i)
d’impiegare materie nucleari per causare la morte o lesioni gravi alle persone ovvero ingenti danni materiali o all’ambiente, o di commettere un reato di cui alla lettera e); o
ii)
di commettere un reato di cui alle lettere b), ed e), al fine di costringere una persona fisica o giuridica, un’organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o ad astenersi dal compiere, un qualunque atto;
h)
il tentativo di commettere un reato di cui alle lettere da a) ad e);
i)
il concorso in uno dei reati di cui alle lettere da a) ad h);
j)
l’organizzazione o l’istigazione di uno dei reati di cui alle lettere da a) ad h); e
k)
un atto che concorre alla commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) ad h) da parte di un gruppo di persone che agiscono con un intento comune. Tale atto è compiuto intenzionalmente:
i)
al fine di facilitare l’attività criminale o sostenere gli scopi criminali del gruppo, laddove l’attività e gli scopi implichino la commissione di un reato di cui alle lettere da a) a g); o
ii)
essendo a conoscenza della volontà del suddetto gruppo di compiere un reato di cui alle lettere da a) a g), è considerato da ogni Stato parte un reato passibile di sanzione penale ai sensi del proprio diritto nazionale.
2. Ogni Stato parte applica, ai reati previsti nel presente articolo, pene adeguate, proporzionate alla gravità dei medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:99(1):oj#art-7