Art. 6
In vigore dal 19 dic 2007
1. Le parti adottano misure adeguate, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, per proteggere la riservatezza di ogni informazione ricevuta a titolo riservato da un altro Stato parte in virtù delle disposizioni della presente convenzione, oppure in occasione della loro partecipazione a qualsiasi attività svolta nell’ambito della presente convenzione. Allorché le parti forniscano informazioni riservate a organizzazioni internazionali o a Stati che non sono parti della presente convenzione, occorre adottare adeguati provvedimenti per proteggere la riservatezza di tali informazioni. Ogni Stato parte fornisce a terzi informazioni riservate fornitegli da un altro Stato parte soltanto previo consenso di quest’ultimo.
2. In virtù della presente convenzione, le parti non sono tenute a fornire informazioni che le rispettive legislazioni nazionali non consentono di comunicare o che possano pregiudicare la sicurezza nazionale o la protezione fisica di materie o impianti nucleari.
Storico versioni
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