Art. 2a
In vigore dal 19 dic 2007
Articolo 2 bis
1. Ogni parte stabilisce, applica e mantiene sotto la propria giurisdizione un sistema adeguato di protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari al fine di:
a)
proteggere contro il furto o l’acquisizione illecita le materie nucleari in fase di utilizzazione, stoccaggio e trasporto;
b)
assicurare l’applicazione di misure rapide e globali al fine di individuare e, se del caso, recuperare materie nucleari mancanti o rubate; se dette materie si trovano al di fuori del suo territorio, lo Stato parte agisce in conformità all’;
c)
proteggere le materie nucleari e gli impianti nucleari contro gli atti di sabotaggio; e
d)
attenuare o ridurre al minimo le conseguenze radiologiche causate da un atto di sabotaggio.
2. Al fine di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, ogni Stato parte:
a)
stabilisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolamentare per disciplinare la protezione fisica;
b)
istituisce o designa una o più autorità competenti incaricate di dare attuazione al quadro legislativo e regolamentare per la protezione fisica; e
c)
adotta altre misure adeguate necessarie ad assicurare la protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari.
3. Per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni parte applica per quanto ragionevole e possibile i seguenti principi fondamentali di protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari, fatte salve altre disposizioni della presente convenzione.
PRINCIPIO FONDAMENTALE A: Responsabilità dello Stato
Ogni parte è interamente responsabile della costituzione, dell’applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio.
PRINCIPIO FONDAMENTALE B: Responsabilità durante il trasporto internazionale
La responsabilità dello Stato di garantire un’adeguata protezione delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale delle stesse fino all’effettivo trasferimento, secondo le modalità più opportune, di detta responsabilità ad un altro Stato.
PRINCIPIO FONDAMENTALE C: Quadro legislativo e regolamentare
Lo Stato è incaricato di istituire e mantenere un quadro legislativo e regolamentare per disciplinare la protezione fisica che stabilisce i requisiti di protezione fisica applicabili e comprende la realizzazione di un sistema di valutazione e rilascio di licenze ovvero prevede altre procedure per la concessione di autorizzazioni. Tale quadro legislativo comprende un sistema di ispezione degli impianti e dei trasporti nucleari atto a garantire la conformità alle disposizioni e alle condizioni applicabili, o ai documenti di autorizzazione, stabilendo inoltre i mezzi necessari alla loro attuazione, incluse delle sanzioni efficaci.
PRINCIPIO FONDAMENTALE D: Autorità competente
Ogni Stato istituisce o designa un’autorità competente incaricata di dare attuazione al quadro legislativo e regolamentare, dotata di poteri, competenze e risorse umane e finanziarie adeguate per adempiere alle proprie funzioni. Lo Stato adotta inoltre i provvedimenti necessari per garantire che le funzioni svolte da tale autorità siano indipendenti da quelle di qualsiasi altro organismo che promuove o utilizza energia nucleare.
PRINCIPIO FONDAMENTALE E: Responsabilità dei titolari di licenze
Occorre definire chiaramente le responsabilità in materia di attuazione delle varie componenti del sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato. Lo Stato assicura che la responsabilità dell’attuazione della protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari competa in primo luogo ai titolari delle corrispondenti licenze o degli altri documenti di autorizzazione (ad esempio operatori o spedizionieri).
PRINCIPIO FONDAMENTALE F: Cultura della sicurezza
Tutte le organizzazioni impegnate nell’attuazione del sistema di protezione fisica attribuiscono la dovuta priorità allo sviluppo e al mantenimento di una cultura della sicurezza, necessaria ad assicurare l’effettiva realizzazione del sistema a tutti i livelli dell’organizzazione stessa.
PRINCIPIO FONDAMENTALE G: Minaccia
La protezione fisica in uno Stato si fonda sulla valutazione da parte di quest’ultimo della minaccia esistente.
PRINCIPIO FONDAMENTALE H: Approccio graduale
È opportuno stabilire i requisiti in materia di protezione fisica sulla base di un approccio graduale, valutando la minaccia esistente, il relativo grado interesse, la natura delle materie e le conseguenze che potrebbero risultare dalla rimozione non autorizzata di tali materie o da un atto di sabotaggio contro materie o impianti nucleari.
PRINCIPIO FONDAMENTALE I: Difesa in profondità
È opportuno che i requisiti degli Stati in materia di protezione fisica riflettano una struttura stratificata su più livelli e modalità di protezione (in termini strutturali, tecnici, di personale e di organizzazione) che un eventuale aggressore sarebbe costretto a eludere o superare per raggiungere i suoi obiettivi.
PRINCIPIO FONDAMENTALE J: Garanzia della qualità
È opportuno istituire e attuare una politica e dei programmi di garanzia della qualità al fine di dare garanzie circa il rispetto dei requisiti applicabili a tutte le attività rilevanti ai fini della protezione fisica.
PRINCIPIO FONDAMENTALE K: Piani di emergenza
I titolari di licenze e le autorità competenti preparano e testano in modo appropriato dei piani di emergenza intesi a far fronte a rimozioni non autorizzate di materie nucleari o ad atti di sabotaggio contro impianti o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere tali atti.
PRINCIPIO FONDAMENTALE L: Riservatezza
Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati la cui divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere la protezione fisica di materie e impianti nucleari.
4.
a)
Il presente articolo non si applica alle materie nucleari che lo Stato ritiene ragionevolmente di non includere nel sistema di protezione fisica di cui al paragrafo 1, considerando la loro natura, la quantità, il relativo grado di interesse, le potenziali conseguenze radiologiche o di altro tipo causate da atti non autorizzati rivolti contro di esse e la valutazione della minaccia effettiva esistente.
b)
Le materie nucleari non soggette alle disposizioni del presente articolo, lettera a), vanno protette conformemente ad una prassi di gestione prudente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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