Art. 9 · Procedura di selezione e attribuzione quando l'autorità responsabile agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione

Art. 9

Procedura di selezione e attribuzione quando l'autorità responsabile agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione

In vigore dal 19 dic 2007
Procedura di selezione e attribuzione quando l'autorità responsabile agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione 1.   Gli inviti a presentare proposte di cui all', paragrafo 2, sono pubblicati in modo da garantire la massima pubblicità presso i potenziali beneficiari. Ogni modifica del testo degli inviti a presentare proposte va pubblicata secondo le stesse modalità. Gli inviti a presentare proposte precisano quanto segue: a) gli obiettivi; b) i criteri di selezione, a norma dell', paragrafo 5, dell'atto di base, e i relativi documenti giustificativi; c) le modalità del finanziamento comunitario e dell'eventuale finanziamento nazionale; d) le modalità e il termine finale per la presentazione delle proposte. 2.   Ai fini della selezione di progetti e dell'attribuzione di sovvenzioni, l'autorità responsabile provvede affinché i potenziali beneficiari siano informati delle seguenti condizioni specifiche relative ai progetti da attuare: a) le norme di ammissibilità delle spese; b) i termini temporali per l'attuazione; c) le informazioni finanziarie e di altro tipo da conservare e comunicare. Prima di adottare la decisione di attribuzione, l'autorità responsabile si assicura che il beneficiario finale e/o i partner del progetto siano in grado di rispettare queste condizioni. 3.   L'autorità responsabile provvede affinché i progetti ai quali sia stata attribuita una sovvenzione siano stati sottoposti ad analisi formale, tecnica e finanziaria e a valutazione qualitativa in base ai criteri stabiliti nell'invito a presentare proposte. I motivi del rifiuto degli altri progetti sono messi agli atti. 4.   Gli Stati membri stabiliscono chi ha il potere di attribuire le sovvenzioni e provvedono affinché siano evitati conflitti di interesse in ogni caso e specialmente quando i richiedenti sono organismi nazionali. 5.   La decisione di attribuzione indica almeno l'identità del beneficiario finale e/o dei partner del progetto, le caratteristiche essenziali e gli obiettivi operativi del progetto, l'importo massimo di cofinanziamento a carico del Fondo e la percentuale massima di cofinanziamento del totale dei costi ammissibili. 6.   Ai singoli richiedenti è inviata comunicazione scritta dei risultati del processo di selezione, spiegando la motivazione delle decisioni adottate. Se previsto dalla legislazione nazionale, sarà menzionata la procedura di riesame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:22(1):oj#art-9