Art. 16 · Tracciabilità dei dati

Art. 16

Tracciabilità dei dati

In vigore dal 19 dic 2007
Tracciabilità dei dati 1.   Ai fini dell', paragrafo 1, lettera k), dell'atto di base, la tracciabilità dei dati è adeguata se soddisfa i seguenti criteri: a) consente il riscontro esatto degli importi certificati alla Commissione con i registri contabili dettagliati e i documenti giustificativi in possesso dell'autorità di certificazione, dell'autorità responsabile, delle autorità delegate e dei beneficiari finali in relazione ai progetti cofinanziati nell'ambito del Fondo; b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario finale, l'attribuzione e il trasferimento del finanziamento comunitario a titolo del Fondo e le fonti di cofinanziamento del progetto; c) consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti per il programma annuale; d) per ciascun progetto comprende le eventuali specifiche tecniche e il piano di finanziamento, i documenti relativi all'approvazione della sovvenzione, la documentazione sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati. 2.   L'autorità responsabile provvede affinché sia tenuto un registro dell'ubicazione di tutti i documenti relativi ai pagamenti specifici effettuati nell'ambito del Fondo.
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